All’interno dei rischi di tipo fisico, oggetto della valutazione dei rischi aziendali così come descritti nell’art 180 (Titolo VIII, Capo I) del D.Lgs. 81/08, rientra anche il discorso legato al microclima.
Nello specifico, l’Allegato IV al punto 1.9 definisce i requisiti minimi che i luoghi di lavoro devono possedere per poter risultare conformi e quindi garantire condizioni di benessere adeguate.
Gli aspetti valutati sono quelli relativi a:
Il microclima è quindi l’insieme dei fattori fisici ambientali (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa), che insieme ai parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.
Le situazioni di disagio all’interno dei luoghi di lavoro legate alle condizioni microclimatiche possono avere un impatto negativo sia sulla salute fisica sia sul benessere psicologico dei lavoratori.
Il tecnico provvederà al rilievo dei parametri negli ambienti di lavoro, dopodiché si procederà alla stesura della relazione tecnica. La valutazione andrà aggiornata ogni quattro anni o in caso di modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro.
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