Valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali
La valutazione dei rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali viene effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo V, considerando, oltre al livello di emissione (misurato per mezzo di idonea strumentazione), anche la durata di esposizione alle radiazioni ottiche. Si presta attenzione ai lavoratori particolarmente esposti alle radiazioni ottiche e alle interazioni che si possono verificare in caso di presenza simultanea sul luogo di lavoro di sostanze chimiche fotosensibilizzanti, nonché altri effetti, quali ad es. l’innesco di esplosioni.
Il tecnico provvederà al rilievo, dopodiché si procederà nella stesura della relazione tecnica.
Il cliente si impegna a segnalare tutte le possibili fonti di radiazione ottica ed a fornire i manuali d’uso e manutenzione delle stesse.
La valutazione andrà aggiornata ogni quattro anni o in caso di modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro.